Art. 21. Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza: a) dell'Anci per i comuni e i loro consorzi; b) dell'Upi per le province e loro consorzi; c) dell'Uncem per le comunita' montane; d) dell'Unioncamere per le camere di commercio; e) degli altri enti destinatari dell'accordo di comparto per quanto di rispettiva competenza; f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita: a) dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato; b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce; c) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.