Art. 21.
                    Composizione delle delegazioni
 
   1.   La   delegazione  trattante,  al  livello  di  contrattazione
regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della Regione
o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
     a) dell'Anci per i comuni e i loro consorzi;
     b) dell'Upi per le province e loro consorzi;
     c) dell'Uncem per le comunita' montane;
     d) dell'Unioncamere per le camere di commercio;
     e)  degli  altri  enti  destinatari dell'accordo di comparto per
quanto di rispettiva competenza;
     f)  da  una  delegazione  composta da rappresentanti di ciascuna
organizzazione sindacale  maggiormente  rappresentativa  nel  settore
interessato   che   abbia   adottato  in  sede  nazionale  codici  di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero  e  dalle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
   2.  A  livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di
suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita:
     a) dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
     b)  da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai
quali l'accordo si riferisce;
     c)  da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e
aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra  indicata.