Art. 22. Materie di contrattazione decentrata 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali e i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonche' le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi medesimi; b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale; c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto; d) le "pari opportunita'"; e) i sistemi, i piani e i programmi intesi a incrementare la produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse; f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; g) la mobilita' all'esterno dell'amministrazione e la disciplina di quella interna; h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici; i) le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro); l) l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, il servizio di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei Cral; m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata di cui alla presente legge.