Art. 23.
              Procedure di raffreddamento dei conflitti
 
   1.  Nel  caso  di  conflitti  derivanti da diverse interpretazioni
delle norme della presente legge dovra'  essere  formulata  richiesta
scritta  di  confronto  con  lettera con avviso di ricevimento da una
delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   nel
settore  interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice
di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta
richiesta  comportera'  l'obbligo di convocazione, a iniziativa della
parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente, per un
confronto,  nei  tre giorni successivi da svolgersi nell'ambito della
delegazione di cui all'art. 21, comma secondo.
   2.  La  richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto e deve essere  indirizzata  per  conoscenza
alla  delegazione  di cui al comma terzo presso il dipartimento della
funzione pubblica.
   3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto senza una sua
composizione e qualora la  delegazione  di  cui  all'art.  21,  comma
primo,  eventualmente investita non definisca il conflitto stesso, si
potra' fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo nazionale di
comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della
disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.
   4.  La  delegazione di cui al comma terzo dovra' riunirsi altresi'
su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
   5.  L'apertura  del  conflitto  non  determina  l'interruzione del
procedimento amministrativo.