Art. 26.
                    Trattenute per scioperi brevi
 
   1.  Per  gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa
le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva
durata  dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore
a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla  misura
oraria  del  lavoro  straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata
della quota corrispondente  agli  emolumenti  fissi  e  ricorrenti  a
qualsiasi  titolo  dovuti  e non valutati per la determinazione della
tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta
di famiglia.