Art. 24. L'ente, in contradditorio con l'E.A.A.P. e' l'ente irrigazione, provvedera' al rilevamento delle reti di acquedotto trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 218 e dall'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183 e successive modificazioni. I comuni, con apposite convenzioni, possono affidare allo ERGAL la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la gestione delle reti idriche e fognanti ivi compresi gli impianti di depurazione. Per lo svolgimento delle attivita' gestionali ed operative interessanti gli schemi idrici interregionali, la giunta regionale e' autorizzata a porre in essere le attivita' e le procedure per addivenire ad intese con le regioni interessate, l'E.A.A.P. e l'ente irrigazione per l'utilizzazione e la manutenzione delle infrastrutture di adduzione sulla base di apposite convenzioni da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.