Art. 24.
 
   L'ente,  in  contradditorio  con l'E.A.A.P. e' l'ente irrigazione,
provvedera' al rilevamento delle reti di acquedotto  trasferite  alla
Regione  ai  sensi  dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 218 e
dall'art.  6  della  legge  2  maggio  1976  n.  183   e   successive
modificazioni.
   I comuni, con apposite convenzioni, possono affidare allo ERGAL la
costruzione, il completamento, l'ampliamento e la gestione delle reti
idriche e fognanti ivi compresi gli impianti di depurazione.
   Per   lo  svolgimento  delle  attivita'  gestionali  ed  operative
interessanti gli schemi idrici interregionali, la giunta regionale e'
autorizzata  a  porre  in  essere  le  attivita'  e  le procedure per
addivenire ad intese con le regioni interessate, l'E.A.A.P. e  l'ente
irrigazione    per    l'utilizzazione   e   la   manutenzione   delle
infrastrutture di adduzione sulla base  di  apposite  convenzioni  da
sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.