Art. 25. Nella prima fase di costituzione degli uffici, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia e delle previsioni dei rispettivi ordinamenti, l'ente si avvarra' di personale distaccato o comandato o, comunque, messo a disposizione dallo Stato, dalla regione Basilicata, da enti locali della Regione, da enti pubblici con esperienza nel settore, dall'ente autonomo acquedotto pugliese e dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.