Art. 25.
 
   Nella  prima  fase  di costituzione degli uffici, nei limiti delle
disposizioni vigenti in materia e  delle  previsioni  dei  rispettivi
ordinamenti,  l'ente  si avvarra' di personale distaccato o comandato
o,  comunque,  messo  a  disposizione  dallo  Stato,  dalla   regione
Basilicata,  da  enti  locali  della  Regione,  da  enti pubblici con
esperienza nel settore,  dall'ente  autonomo  acquedotto  pugliese  e
dall'ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.