Art. 26. Per la compilazione dei progetti, l'appalto, la direzione, la contabilita' ed il collaudo dei lavori cui provvede l'ente, si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale. Per le opere e gli interventi eseguiti dall'ente sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Per le espropriazioni e per la determinazione delle relative indennita' si applicano le disposizioni di cui alle vigenti leggi statali e regionali.