Art. 26.
 
   Per  la  compilazione  dei  progetti,  l'appalto, la direzione, la
contabilita' ed il  collaudo  dei  lavori  cui  provvede  l'ente,  si
osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.
   Per  le  opere e gli interventi eseguiti dall'ente sono dichiarati
di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
   Per  le  espropriazioni  e  per  la  determinazione delle relative
indennita' si applicano le disposizioni di  cui  alle  vigenti  leggi
statali e regionali.