Art. 27. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto conforme a deliberazione del consiglio regionale, nomina un commissario straordinario ed un sub-commissario, per la durata di otto mesi, con il compito di porre in essere tutti gli atti indispensabili all'avvio dell'attivita' dell'ente, fermo restando i limiti previsti dalla presente legge. Entro gli otto mesi, il consiglio regionale provvedera', comunque, all'elezione del consiglio di amministrazione.