Art. 27.
 
   Entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
il presidente della giunta regionale, con proprio decreto conforme  a
deliberazione   del   consiglio   regionale,  nomina  un  commissario
straordinario ed un sub-commissario, per la durata di otto mesi,  con
il compito di porre in essere tutti gli atti indispensabili all'avvio
dell'attivita' dell'ente, fermo  restando  i  limiti  previsti  dalla
presente legge.
   Entro gli otto mesi, il consiglio regionale provvedera', comunque,
all'elezione del consiglio di amministrazione.