Art. 16. Trattativa privata 1. La trattativa privata e' sempre ammessa per i contratti di importo non superiore a lire cinque milioni. 2. E', altresi', possibile il ricorso alla trattativa privata senza limiti di valore quando: a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte, ovvero siano state presentate offerte non valide o irregolari, purche' non vengano sostanzialmente modificate le condizioni della proposta iniziale; b) l'esecuzione della prestazione per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non puo' essere affidata che ad un esecutore determinato; c) l'oggetto contrattuale sia da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi, previo puntuale riscontro della idoneita' del contraente e delle comparazioni di proposta; d) l'urgenza degli acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio alle gare; e) si tratti di prestazioni complementari non comprese nel contratto gia' concluso che siano rese necessarie da circostanze impreviste, purche' l'ammontare complessivo non superi il quinto del contratto originario; f) l'esecuzione delle prestazioni richieda particolari misure di sicurezza; g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate all'ampliamento di quelle esistenti, il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche. 3. La trattativa privata e', infine, ammessa sino all'importo di lire cento milioni, previo svolgimento di gara ufficiosa, quando sussistono ragioni di urgenza, necessita' e convenienza da specificarsi nella deliberazione di cui al successivo art. 40.