Art. 16.
                          Trattativa privata
 
   1.  La  trattativa  privata  e'  sempre ammessa per i contratti di
importo non superiore a lire cinque milioni.
   2.  E',  altresi',  possibile  il  ricorso alla trattativa privata
senza limiti di valore quando:
    a)  le  gare  di cui ai precedenti articoli siano andate deserte,
ovvero siano  state  presentate  offerte  non  valide  o  irregolari,
purche'  non  vengano  sostanzialmente modificate le condizioni della
proposta iniziale;
    b)   l'esecuzione   della   prestazione   per  ragioni  tecniche,
artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di  esclusiva  non
puo' essere affidata che ad un esecutore determinato;
    c)  l'oggetto  contrattuale  sia  da  effettuare  nell'ambito  di
ricerche,  esperimenti  e  studi,  previo  puntuale  riscontro  della
idoneita' del contraente e delle comparazioni di proposta;
    d)  l'urgenza  degli  acquisti, trasporti e forniture sia tale da
non consentire l'indugio alle gare;
    e)  si  tratti  di  prestazioni  complementari  non  comprese nel
contratto gia' concluso che  siano  rese  necessarie  da  circostanze
impreviste,  purche' l'ammontare complessivo non superi il quinto del
contratto originario;
    f)  l'esecuzione delle prestazioni richieda particolari misure di
sicurezza;
    g)   per   l'affidamento  al  medesimo  contraente  di  forniture
destinate all'ampliamento di quelle esistenti, il  ricorso  ad  altri
fornitori  costringesse  l'amministrazione ad acquistare materiale di
tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe
notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche.
   3.  La  trattativa privata e', infine, ammessa sino all'importo di
lire cento milioni, previo  svolgimento  di  gara  ufficiosa,  quando
sussistono   ragioni   di   urgenza,   necessita'  e  convenienza  da
specificarsi nella deliberazione di cui al successivo art. 40.