Art. 18. Stipulazione del contratto 1. Dopo lo svolgimento della trattativa privata a norma degli articoli precedenti il presidente della giunta regionale o l'assessore alle finanze bilancio e patrimonio se delegato, il presidente del consiglio o un vice presidente, se delegato, e il rappresentante legale degli enti strumentali, provvedono alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto in forma pubblica amministrativa, o mediante atto pubblico, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, salvo quanto previsto dal successivo art. 42.