Art. 18.
                      Stipulazione del contratto
 
   1.  Dopo  lo  svolgimento  della  trattativa privata a norma degli
articoli  precedenti  il  presidente   della   giunta   regionale   o
l'assessore  alle  finanze  bilancio  e  patrimonio  se  delegato, il
presidente del consiglio o un vice  presidente,  se  delegato,  e  il
rappresentante   legale   degli  enti  strumentali,  provvedono  alla
stipulazione  del  contratto  con  il  soggetto  prescelto  in  forma
pubblica  amministrativa,  o  mediante  atto  pubblico,  o  scrittura
privata con sottoscrizione autenticata,  salvo  quanto  previsto  dal
successivo art. 42.