Art. 20.
                   Programma regionale - Procedure
 
   1.  Il  programma  regionale  dispone  per un arco di tempo pari a
quello  del  bilancio  pluriennale  della  Regione  e   assume   come
riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio. La
prima parte del programma regionale, di  cui  al  secondo  comma  del
precedente art. 19, e' soggetta ad approvazione triennale fatti salvi
eventuali aggiornamenti determinati dai risultati delle  verifiche  e
dei  controlli  di gestione. La seconda parte del programma regionale
di cui al  terzo  comma  del  precedente  art.  19,  e'  soggetta  ad
aggiornamento annuale.
   2.  La  Giunta  regionale  elabora la proposta di programma, sulla
stessa richiede il parere degli enti delegati, delle  Aziende,  delle
Universita',   delle   associazioni   studentesche   e  la  trasmette
improrogabilmente entro il  15  aprile  al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione.
   3.  Il  programma  regionale  e  l'aggiornamento  annuale  vengono
approvaati dal Consiglio regionale entro il 31 maggio.