Art. 20. Programma regionale - Procedure 1. Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio. La prima parte del programma regionale, di cui al secondo comma del precedente art. 19, e' soggetta ad approvazione triennale fatti salvi eventuali aggiornamenti determinati dai risultati delle verifiche e dei controlli di gestione. La seconda parte del programma regionale di cui al terzo comma del precedente art. 19, e' soggetta ad aggiornamento annuale. 2. La Giunta regionale elabora la proposta di programma, sulla stessa richiede il parere degli enti delegati, delle Aziende, delle Universita', delle associazioni studentesche e la trasmette improrogabilmente entro il 15 aprile al Consiglio regionale per l'approvazione. 3. Il programma regionale e l'aggiornamento annuale vengono approvaati dal Consiglio regionale entro il 31 maggio.