Art. 30. Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane 1. Il comma terzo dell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, modificativo dell'art. 73 della legge regionale 4 giugno, 1988, n. 11, e' sostituito dal seguente: "3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito dal medesimo per le stesse erogato, con l'obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese, ovvero erogazioni creditizie, disposte ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato".