Art. 30.
              Agevolazioni per l'innovazione tecnologica
              delle piccole e medie aziende industriali
                        e di quelle artigiane
 
   1.  Il  comma  terzo dell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio
1989, n. 5, modificativo dell'art. 73 della legge regionale 4 giugno,
1988, n. 11, e' sostituito dal seguente:
    "3.  Il  fondo  resta  autorizzato  ad  incamerare  i  contributi
accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui  alla
anzi  indicata  legge,  nei  limiti  del prestito dal medesimo per le
stesse  erogato,  con  l'obbligo  di   corrispondere   alle   imprese
interessate  l'eventuale  eccedenza;  restano,  invece,  a carico del
fondo  stesso  le  maggiori  spese,  ovvero  erogazioni   creditizie,
disposte  ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a
carico dello Stato".