Art. 33.
                             Artigianato
 
   1.  E' autorizzato, nell'anno finanziario 1990, lo stanziamento di
L. 1.000.000.000 (cap. 07029) per  la  concessione  alle  cooperative
artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'art. 86
dela legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e  con  le  modalita'  ivi
previste.
   2.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad erogare alle
confederazioni  regionali   dell'artigianato   sardo   un   ulteriore
contributo  straordinario  di  lire 1.100.000.000 (cap. 07067/02) per
proggetti  e   programmi   di   riqualificazione   e   consolidamento
dell'artigianato  artistico,  tipico  e tradizionale previa audizione
delle stesse confederazioni.
   3.  Lo  stanziamento  di  L.  5.000.000.000,  iscritto al capitolo
07035/02 e' utilizzato  per  la  concessione  delle  anticipazioni  a
favore  delle  aziende  artigiane previste dall'art. 89, primo comma,
della legge regionale 4 giugno 1988,  n.  11;  nell'utilizzazione  di
detto  stanziamento e di quelli iscritti ai capitoli 07035 e 07035/01
si applicano le procedure indicate dal medesimo articolo 89.