Art. 33. Artigianato 1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1990, lo stanziamento di L. 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'art. 86 dela legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalita' ivi previste. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare alle confederazioni regionali dell'artigianato sardo un ulteriore contributo straordinario di lire 1.100.000.000 (cap. 07067/02) per proggetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale previa audizione delle stesse confederazioni. 3. Lo stanziamento di L. 5.000.000.000, iscritto al capitolo 07035/02 e' utilizzato per la concessione delle anticipazioni a favore delle aziende artigiane previste dall'art. 89, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; nell'utilizzazione di detto stanziamento e di quelli iscritti ai capitoli 07035 e 07035/01 si applicano le procedure indicate dal medesimo articolo 89.