Art. 34.
                   Contributi in conto occupazione
                        alle imprese artigiane
 
   1.  Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18
della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28,  e'  disposto,  nell'anno
1990,  l'ulteriore  stanziamento di L. 8.000.000.000 (cap. 07037); le
stesse norme si  applicano  nella  utilizzazione  dello  stanziamento
disposto dall'art. 62 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.