Art. 34. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane 1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' disposto, nell'anno 1990, l'ulteriore stanziamento di L. 8.000.000.000 (cap. 07037); le stesse norme si applicano nella utilizzazione dello stanziamento disposto dall'art. 62 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.