Art. 35. Mutui per l'indusria alberghiera e turistica 1. E' autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di L. 40.000.000.000 per le concessioni dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 07017). 2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1990; nello stesso anno 1990 eventuali acconti sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato art. 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.