Art. 35.
             Mutui per l'indusria alberghiera e turistica
 
   1.   E'   autorizzato,  nell'anno  1991,  lo  stanziamento  di  L.
40.000.000.000 per le concessioni  dei  mutui  diretti  a  promuovere
l'industria  alberghiera  e  turistica  in Sardegna di cui all'art. 1
della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni
e integrazioni (cap. 07017).
   2.  A  valere  sull'autorizzazione  di  spesa di cui al precedente
comma le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1990;
nello  stesso  anno  1990  eventuali  acconti  sulla base degli stati
d'avanzamento dei lavori possono  essere  disposti  con  carico  alle
giacenze  presenti  nel fondo istituito dal citato art. 1 della legge
regionale 18 marzo 1964, n. 8.