Art. 37.
                          Organi deliberanti
             provvidenze creditizie al settore commercio
 
   1.  All'art.  56  della  legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e'
aggiunto il seguente comma:
   "4.  I  rappresentanti  di  cui  al  secondo alinea del precedente
secondo comma non partecipano alla decisione delle pratiche  relative
all'art. 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive
modifiche ed integrazioni".