Art. 37. Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio 1. All'art. 56 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: "4. I rappresentanti di cui al secondo alinea del precedente secondo comma non partecipano alla decisione delle pratiche relative all'art. 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni".