Art. 38. Partecipazione della regione ad enti, consorzi e societa' 1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la spesa di L. 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).