Art. 38.
                     Partecipazione della regione
                     ad enti, consorzi e societa'
 
   1.  E'  autorizzata,  nell'anno  finanziario  1990, la spesa di L.
500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della
legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).