Art. 39.
           Aziende di trasporto - Contributi per il ripiano
            dei disavanzi di esercizio e per investimenti
 
   1.  Gli  impegni  degli  stanziamenti iscritti ai capitoli 13002 e
13025 sono  subordinati  all'accertamento  delle  rispettive  entrate
previste nei capitoli 23113 e 23235.
   2.    Nelle    more   delle   assegnazioni   disposte   dal   CIPE
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   anticipare   gli
interventi  di  cui  al  primo  comma, previsti dalla legge 10 aprile
1981, n. 151, e dalla legge regionale 27  agosto  1982,  n.  16,  con
carico  agli  stanziamenti  iscritti ai capitoli 13002/01 e 13025/01;
alla relativa spesa la regione fa fronte con propri mezzi.
   3.  Le  autorizzazioni di spesa di cui al primo comma si intendono
ridotte per un importo  pari  alle  rispettive  anticipazioni  e  con
successiva  legge  regionale  sara' disposto l'impegno delle quote di
stanziamenti resesi disponibili.
   4.  Le  anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui
al primo comma restano a carico del bilancio regionale.