Art. 39. Aziende di trasporto - Contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per investimenti 1. Gli impegni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002 e 13025 sono subordinati all'accertamento delle rispettive entrate previste nei capitoli 23113 e 23235. 2. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002/01 e 13025/01; alla relativa spesa la regione fa fronte con propri mezzi. 3. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma si intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sara' disposto l'impegno delle quote di stanziamenti resesi disponibili. 4. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.