Art. 41.
                    Ripiano disavanzi di esercizio
                      alle aziende di trasporto
 
   1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata a provvedere con
mezzi propri,  alla  erogazione  alle  aziende  pubbliche  e  private
concessionarie  di  autoservizi  pubblici di linea per viaggiatori di
contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989.
   2.  I  contributi sono erogati ad integrazione degli acconti o dei
contributi provvisori pagati a gravare sulla  quota  proveniente  dal
fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei disavanzi di esercizio di cui
all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sino alla  concorrenza
del   contributo   deliberato   per  ciascuna  azienda  dalla  giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale dei trasporti.
   3.  La spesa per la concessone dei contributi di cui ai precedenti
commi e' determinata in lire 5.000.000.000 (cap. 13003).