Art. 41. Ripiano disavanzi di esercizio alle aziende di trasporto 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere con mezzi propri, alla erogazione alle aziende pubbliche e private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989. 2. I contributi sono erogati ad integrazione degli acconti o dei contributi provvisori pagati a gravare sulla quota proveniente dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sino alla concorrenza del contributo deliberato per ciascuna azienda dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dei trasporti. 3. La spesa per la concessone dei contributi di cui ai precedenti commi e' determinata in lire 5.000.000.000 (cap. 13003).