Art. 22. G e n e r a l i t a' 1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica e' delegato alle province. 2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica e' consentito ai pescatori in possesso di licenza di tipo "B" ed e' gratuito.