Art. 23. Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca 1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d'intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca puo' arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica. 2. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma e' vietato. In tali acque puo' essere catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento od ittiogenici, nell'ambito dei programmi di ripopolamento ittico di cui al precedente articolo 19.