Art. 24. Acque di bonifica riservate alla pesca professionale 1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, puo' essere riservata parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli articoli 23, secondo comma e 26, sesto comma, della presente legge tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosita' naturale.