Art. 25. Gestione della pesca 1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province ed i consorzi di bonifica territorialmente interessati, classifica le acque di bonifica ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi del precedente articolo 7. 2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente interessate coordinano le proprie attivita' nell'ambito della programmazione regionale.