Art. 26. Attrezzi consentiti e loro uso 1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 23 la pesca e' consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalita' di impiego sotto specificate: 1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non piu' di tre ami; 2) una bilancia con lato massimo della rete di mt 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10. 2. L'uso di detti attrezzi e' consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto. 3. E' proibito l'uso della bilancia "guadando" o "ranzando", ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua. Ne e' altresi' proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d'acqua e' inferiore ai tre metri. 4. Nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque e' prevalente la presenza di specie ittiche marine, e' consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui al precedente articolo 11. In tali acque e' ammesso che il lato della rete prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai mt 5. 5. La pesca da natante e' sempre vietata. 6. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente quarto comma.