Art. 26.
                   Attrezzi consentiti e loro uso
 
   1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi  di  cui  al
precedente articolo 23 la pesca e' consentita solamente con l'uso dei
seguenti   attrezzi   e   secondo   le  modalita'  di  impiego  sotto
specificate:
    1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno
spazio di dieci metri, armate ciascuna con non piu' di tre ami;
    2)  una  bilancia con lato massimo della rete di mt 1,50, montata
su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore  a
mm 10.
   2. L'uso di detti attrezzi e' consentito solamente da riva e con i
piedi all'asciutto.
   3.  E'  proibito  l'uso  della  bilancia  "guadando" o "ranzando",
ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua.  Ne
e' altresi' proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio
d'acqua e' inferiore ai tre metri.
   4.  Nei  soli  corpi  idrici adiacenti al mare, e dove comunque e'
prevalente la presenza di specie ittiche marine, e' consentito  l'uso
del  bilancione secondo le norme di cui al precedente articolo 11. In
tali acque e' ammesso che il lato della rete prossimo alla riva  cada
da questa ad una distanza inferiore ai mt 5.
   5. La pesca da natante e' sempre vietata.
   6.  La  Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano
le condizioni di cui al precedente quarto comma.