Art. 27. Orari e divieti particolari di pesca 1. Nei corpi idrici adiacenti, al mare e dove, comunque, prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca portiva e' consentita senza limitazione di orario. 2. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni. 3. Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a moti- vate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precedente articolo 23 ed al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, puo' disporre il divieto temporaneo della pesca. Puo' altresi' disporre il divieto di pesca con bilancia.