Art. 28. Accesso ai canali 1. Le sommita' originali ed i relativi accessi dove e' consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc. 2. E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili. 3. E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti. 4. Sono vietati atti che possano comunque arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresi' vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque. 5. In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti piu' opportuni, devono essere apposte, a cura delle amministrazioni provinciali competenti, tabelle riportanti la scritta "Regione Lazio - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - articoli 22 e seguenti". 6. Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove e' vietata la pesca ai sensi del precedente articolo 23 e degli impianti di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere apposte tabelle recanti la scritta: "Regione Lazio - Divieto permanente di pesca - articolo 28 della legge regionale (estremi della presente legge)".