Art. 29.
Variazioni del regime idraulico e salvaguardia
del patrimonio ittico - Ripopolamenti ittici
1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni
dello scolo e dell'espansione delle acque, provvederanno alle
necessarie variazioni del regime idraulico, nonche' a tutte le
operazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle opere
avendo cura, quando possibile, e d'intesa con la provincia
territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico
senza peraltro assumersi nessuna responsabilita' nella qualita' e
nella quantita' delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della
normativa regionale in materia.
2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutto verra'
convogliato in canali idonei alla stabulzione, ove siano
individuabili.
3. La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di
recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica.
4. La Regione e le province, nell'ambito dei programmi regionali
di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d'intesa con gli
enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico
e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica
mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.