Art. 29. Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico - Ripopolamenti ittici 1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e dell'espansione delle acque, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonche' a tutte le operazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e d'intesa con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilita' nella qualita' e nella quantita' delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della normativa regionale in materia. 2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutto verra' convogliato in canali idonei alla stabulzione, ove siano individuabili. 3. La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica. 4. La Regione e le province, nell'ambito dei programmi regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.