Art. 16.
Interventi integrativi dell'assistenza diretta dei Paesi della CEE
1. Ad integrazione dell'assistenza diretta a favore dei cittadini
di Stati membri della CEE prevista dall'articolo 22 del Regolamento
CEE n. 1408 del 1971 sono previste le seguenti forme di concorso
pubblico nella spesa:
a) rimborso delle spese sanitarie sostenute per prestazioni
sanitarie fruite in strutture private non convenzionate con
l'istituzione estera;
b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale
accompagnatore sostenute su mezzi pubblici in classe economica;
c) rimborso delle spese di trasporto del paziente e
dell'eventuale accompagnatore;
d) rimborso delle spese per prestazioni a carattere libero-
professionale, anche rese in costanza di ricovero.
2. i rimborsi previsti dal comma precedente sono a carico delle
Unita' sanitarie locali nella misura dell'80 per cento per le spese
di cui alle lettere a), b) e c) e nella misura del 40 per cento per
le spese di cui alla lettera d).
3. La regione provvede con fondi propri al rimborso della quota
residua.
4. Nei casi di prestazioni rese in strutture private non
convenzionate il rimborso non puo' comunque essere superiore a quello
cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso
strutture pubbliche o convenzionate con l'istituzione estera.