Art. 16.
 Interventi integrativi dell'assistenza diretta dei Paesi della CEE
 
   1.  Ad integrazione dell'assistenza diretta a favore dei cittadini
di Stati membri della CEE prevista dall'articolo 22  del  Regolamento
CEE  n.  1408  del  1971  sono previste le seguenti forme di concorso
pubblico nella spesa:
     a) rimborso delle  spese  sanitarie  sostenute  per  prestazioni
sanitarie   fruite   in   strutture  private  non  convenzionate  con
l'istituzione estera;
     b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale
accompagnatore sostenute su mezzi pubblici in classe economica;
     c)  rimborso  delle  spese   di   trasporto   del   paziente   e
dell'eventuale accompagnatore;
     d)  rimborso  delle  spese  per  prestazioni a carattere libero-
professionale, anche rese in costanza di ricovero.
   2.  i  rimborsi  previsti dal comma precedente sono a carico delle
Unita' sanitarie locali nella misura dell'80 per cento per  le  spese
di  cui  alle lettere a), b) e c) e nella misura del 40 per cento per
le spese di cui alla lettera d).
   3. La regione provvede con fondi propri al  rimborso  della  quota
residua.
   4.   Nei  casi  di  prestazioni  rese  in  strutture  private  non
convenzionate il rimborso non puo' comunque essere superiore a quello
cui l'assistito avrebbe diritto,  per  analoghe  prestazioni,  presso
strutture pubbliche o convenzionate con l'istituzione estera.