Art. 17.
Interventi sostitutivi dell'assistenza sanitaria diretta
nei Paesi della CEE
1. Al fine di garantire la parita' di trattamento ai cittadini di
paesi extra-CEE, che in base a disposizioni di legge o ad accordi
internazionali sono equiparati ai fini dell'assistenza sanitaria, ai
cittadini italiani, la presente legge garantisce il rimborso delle
spese sanitarie sostenute per prestazioni rese in strutture pubbliche
o convenzionate dall'istituzione estera per le quali l'utente non e'
legittimato a fruire dell'assistenza diretta ai sensi della
legislazione CEE, nei limiti della vigente legislazione nazionale.