Art. 17.
      Interventi sostitutivi dell'assistenza sanitaria diretta
                         nei Paesi della CEE
 
   1.  Al fine di garantire la parita' di trattamento ai cittadini di
paesi extra-CEE, che in base a disposizioni di  legge  o  ad  accordi
internazionali  sono equiparati ai fini dell'assistenza sanitaria, ai
cittadini italiani, la presente legge garantisce  il  rimborso  delle
spese sanitarie sostenute per prestazioni rese in strutture pubbliche
o  convenzionate dall'istituzione estera per le quali l'utente non e'
legittimato  a  fruire  dell'assistenza  diretta   ai   sensi   della
legislazione CEE, nei limiti della vigente legislazione nazionale.