Art. 36. Impegni di spesa 1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'azienda in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio. 2. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio dell'azienda sono adottati nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso ed entro il termine dell'esercizio medesimo. 3. Per interventi ad esecuzione pluriennale e' consentita, salvo specifici divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. 4. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi la cui realizzazione si protragga per piu' esercizi possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. 5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale puo' essere disposta anche per le spese correnti. con le modalita' di cui al comma 4, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. 6. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale puo' essere altresi' disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall'esercizio successivo, alle condizioni previste dai commi 4 e 5, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi. 7. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza nel corso dell'esercizio. 8. Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali di cui ai commi 4, 5 e 6 devono indicare i capitoli del bilancio pluriennale cui riferire la relativa spesa, nei limiti degli stanziamenti di ciascun anno. 9. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, il direttore o il funzionario addetto alla trattazione degli affari contabili, ove esiste, provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilita' sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche della eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo. 10. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, il direttore o il funzionario addetto alla trattazione degli affari contabili, ove esiste, provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.