Art. 36.
                          Impegni di spesa
 
   1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
le  somme  dovute  dall'azienda  in  base  alla legge, a contratto, a
sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o  determinabili,
sempreche' la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro
il termine dell'esercizio.
   2. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del
bilancio  dell'azienda  sono adottati nei limiti dell'ammontare degli
stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso ed entro il
termine dell'esercizio medesimo.
   3. Per interventi ad esecuzione pluriennale e'  consentita,  salvo
specifici   divieti,   la   stipulazione   di  contratti  o  comunque
l'assunzione di obbligazioni  entro  i  limiti  della  spesa  globale
autorizzata  con  l'osservanza  delle disposizioni di cui al presente
articolo.
   4. Per le spese in conto capitale riguardanti  interventi  la  cui
realizzazione  si  protragga per piu' esercizi possono essere assunte
obbligazioni a carattere pluriennale nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti dal bilancio pluriennale.
   5.  L'assunzione  di  obbligazioni  a  carattere  pluriennale puo'
essere disposta anche per le spese correnti. con le modalita' di  cui
al  comma  4,  quando  cio'  sia  indispensabile  per  assicurare  la
continuita' dei servizi.
   6. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale puo'
essere altresi'  disposta  nell'anno  di  competenza  con  decorrenza
dall'esercizio  successivo, alle condizioni previste dai commi 4 e 5,
qualora risulti indispensabile  per  assicurare  la  continuita'  dei
servizi,   ovvero   in   dipendenza  delle  particolari  procedure  e
adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.
   7. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti  dell'esercizio
le  sole  quote  di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza
nel corso dell'esercizio.
   8. Le deliberazioni concernenti le spese  pluriennali  di  cui  ai
commi  4,  5  e 6 devono indicare i capitoli del bilancio pluriennale
cui riferire la relativa spesa,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
ciascun anno.
   9. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a
ciascun   impegno,   il  direttore  o  il  funzionario  addetto  alla
trattazione degli affari contabili, ove  esiste,  provvede  d'ufficio
alla  rettifica  delle  disponibilita'  sul  corrispondente capitolo,
tenendo  conto  anche  della  eventuale  differenza  tra  l'ammontare
dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del
medesimo.
   10.  Qualora  il  pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a
capitoli transitati tra la gestione dei residui, il  direttore  o  il
funzionario  addetto  alla  trattazione  degli  affari contabili, ove
esiste,    provvede    all'accertamento    dell'eventuale    economia
sull'impegno medesimo.