Art. 51.
                       Restituzione dei fondi
 
   1.  L'incaricato  del  servizio economale deve provvedere, entro 5
giorni dalla data in cui venga meno per qualsiasi causa  la  qualita'
di  incaricato,  al  versamento  nel conto corrente di cui al comma 2
dell'art. 48 delle somme trattenute in contanti.
   2. Nel caso di sostituzione dell'incaricato, quello cessato  puo',
in alternativa a quanto previsto dal comma 1, versare il fondo cassa,
trattenuto in contanti, al nuovo incaricato; al medesimo deve in ogni
caso consegnare i moduli non utilizzati degli assegni.
   3.  Il  presidente  dell'azienda deve comunicare immediatamente al
tesoriere la sostituzione dell'incaricato al quale, dal momento della
cessazione, e' vietato compiere operazioni sul conto corrente.
   4. Il reintegro delle somme pagate e rendicontate  dall'incaricato
cessato  viene  effettuato  mediante la procedura di cui all'art. 50,
comma 5.
   5. A fine esercizio, si provvede all'estinzione dell'anticipazione
e all'erogazione della somma, attraverso l'emissione di un mandato di
pagamento   sulle   spese   di   competenza   del   nuovo   esercizio
contestualmente ad ordinativi di incasso di pari importo.