Art. 51. Restituzione dei fondi 1. L'incaricato del servizio economale deve provvedere, entro 5 giorni dalla data in cui venga meno per qualsiasi causa la qualita' di incaricato, al versamento nel conto corrente di cui al comma 2 dell'art. 48 delle somme trattenute in contanti. 2. Nel caso di sostituzione dell'incaricato, quello cessato puo', in alternativa a quanto previsto dal comma 1, versare il fondo cassa, trattenuto in contanti, al nuovo incaricato; al medesimo deve in ogni caso consegnare i moduli non utilizzati degli assegni. 3. Il presidente dell'azienda deve comunicare immediatamente al tesoriere la sostituzione dell'incaricato al quale, dal momento della cessazione, e' vietato compiere operazioni sul conto corrente. 4. Il reintegro delle somme pagate e rendicontate dall'incaricato cessato viene effettuato mediante la procedura di cui all'art. 50, comma 5. 5. A fine esercizio, si provvede all'estinzione dell'anticipazione e all'erogazione della somma, attraverso l'emissione di un mandato di pagamento sulle spese di competenza del nuovo esercizio contestualmente ad ordinativi di incasso di pari importo.