Art. 53.
                          Atti ineseguibili
 
   1. Il direttore o il funzionario addetto  alla  trattazione  degli
affari  contabili, ove esista, nell'esercizio delle funzioni previste
dal presente capo, qualora  non  ritenga  per  specifici  motivi,  di
apporre  il  visto  su un atto di impegno di spesa o di dare corso ad
una ordinazione di pagamento e qualora non sia  possibile  provvedere
alla  regolarizzazione  d'ufficio  degli  atti sottoposti a verifica,
restituisce con le osservazioni  e  con  l'eventuale  indicazione  di
soluzioni   alternative   i   relativi  provvedimenti  al  presidente
dell'azienda.
   2.  Il  presidente,  con  motivato  provvedimento  scritto,   puo'
ordinare   che  l'atto  abbia  corso,  salvo  ratifica  del  comitato
esecutivo nella prima riunione successiva.
   3. Di tutti gli ordini, di cui al comma  2,  e'  data  notizia  al
collegio dei revisori dei conti.
   4.  La  mancata  ratifica  da  parte  del comitato esecutivo della
deliberazione  di  cui  al  precedente   comma   2,   da'   luogo   a
responsabilita' amministrativa del presidente.
   5. L'ordine scritto non puo' essere dato quando si tratta di spesa
che  ecceda  la  somma stanziata al relativo capitolo del bilancio di
competenza o di cassa, che sia da imputare ad un capitolo diverso  da
quello  indicato,  oppure  che il pagamento sia riferibile ai residui
anziche' alla competenza o a questa piuttosto che a quelli.