Art. 53. Atti ineseguibili 1. Il direttore o il funzionario addetto alla trattazione degli affari contabili, ove esista, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo, qualora non ritenga per specifici motivi, di apporre il visto su un atto di impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento e qualora non sia possibile provvedere alla regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica, restituisce con le osservazioni e con l'eventuale indicazione di soluzioni alternative i relativi provvedimenti al presidente dell'azienda. 2. Il presidente, con motivato provvedimento scritto, puo' ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del comitato esecutivo nella prima riunione successiva. 3. Di tutti gli ordini, di cui al comma 2, e' data notizia al collegio dei revisori dei conti. 4. La mancata ratifica da parte del comitato esecutivo della deliberazione di cui al precedente comma 2, da' luogo a responsabilita' amministrativa del presidente. 5. L'ordine scritto non puo' essere dato quando si tratta di spesa che ecceda la somma stanziata al relativo capitolo del bilancio di competenza o di cassa, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che il pagamento sia riferibile ai residui anziche' alla competenza o a questa piuttosto che a quelli.