Art. 54. Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 36 e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. I residui passivi di spese correnti e spese per il rimborso dei prestiti possono essere conservati nel conto dei residui per non piu' di due anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce. 3. I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non piu' di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce. 4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 38, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 5. Costituiscono altresi' economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi dei commi 2 e 3, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori. 6. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, nel bilancio di previsione annuale possono iscriversi appositi capitoli ove quelli di provenienza siano stati eliminati. Alla integrazione degli stanziamenti dei predetti capitoli si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 secondo che trattasi di spese obbligatorie e d'ordine o di spese in conto capitale. 7. Fermo restando la competenza del comitato esecutivo per il movimento di tali fondi il pagamento dei debiti reclamati dai creditori e' disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.