Art. 54.
                           Residui passivi
 
   1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme  impegnate  a norma
dell'art. 36 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
   2. I residui passivi di spese correnti e spese per il rimborso dei
prestiti possono essere conservati nel conto dei residui per non piu'
di due anni successivi a  quello  dell'esercizio  cui  la  formazione
dell'impegno si riferisce.
   3.  I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere
conservati nel conto dei residui per non piu' di tre anni  successivi
a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.
   4.  Tutte  le  somme iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate a norma dell'art. 38, costituiscono economie
di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati  finali
della gestione.
   5.  Costituiscono altresi' economia di spesa i residui passivi che
non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la
loro conservazione ai sensi dei commi 2 e  3,  fatta  salva  la  loro
riproduzione  nei  bilanci  dei  successivi  esercizi  allorquando il
pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.
   6. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui  a
norma  del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio
del diritto a riscuotere da parte  dei  creditori,  nel  bilancio  di
previsione annuale possono iscriversi appositi capitoli ove quelli di
provenienza   siano   stati   eliminati.   Alla   integrazione  degli
stanziamenti  dei  predetti  capitoli  si  provvede  ai  sensi  degli
articoli  18  e  19  secondo  che  trattasi  di  spese obbligatorie e
d'ordine o di spese in conto capitale.
   7. Fermo restando la competenza  del  comitato  esecutivo  per  il
movimento  di  tali  fondi  il  pagamento  dei  debiti  reclamati dai
creditori  e'  disposto  con  mandato  diretto   sulla   base   delle
deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.