Art. 55. Determinazione e ricognizione dei residui passivi 1. Il comitato esecutivo determina, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui e' derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento e' contestuale all'impegno o trattasi comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti indicati al primo comma dell'art. 38. 2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto puo' essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1. 3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi e' disposto annualmente in sede di rendiconto generale. 4. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi e' tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.