Art. 55.
          Determinazione e ricognizione dei residui passivi
 
   1.  Il  comitato esecutivo determina, entro il 31 marzo successivo
alla chiusura dell'esercizio, con proprie  deliberazioni  l'ammontare
dei  residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza.
Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare  dei
residui,  l'indicazione  delle  deliberazioni  e degli atti da cui e'
derivato l'impegno e, nel caso in cui  il  pagamento  e'  contestuale
all'impegno  o  trattasi  comunque  di spese relative ad obbligazioni
scadute  entro  il  termine   dell'esercizio,   il   riferimento   ai
provvedimenti indicati al primo comma dell'art. 38.
   2.  Il  pagamento  delle  somme riferite ai residui dell'esercizio
scaduto  puo'  essere  disposto  anche  prima   dell'adozione   delle
deliberazioni di cui al comma 1.
   3.  Il  riaccertamento  delle  somme  da  conservare tra i residui
passivi e' disposto annualmente in sede di rendiconto generale.
   4. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza  ed
il  conto  degli stessi e' tenuto distinto da quello della competenza
in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere  imputata
sui fondi della competenza e viceversa.