Art. 12. F u n z i o n i 1. Per l'integrazione e l'attuazione del PTRG, per il raggiungimento di particolari obiettivi della politica territoriale e compatibili con le indicazioni del Piano predetto, per la definizione degli interventi in situazioni di emergenza, per la pianificazione di dettaglio delle aree ad alta sensibilita' monumentale, ambientale e paesistica o ad alta intensita' di sviluppo, puo' essere disposta, in accordo con la programmazione socio-economica e finanziaria, la formazione di appositi piani territoriali regionali particolareggiati (PTRP). 2. I PTRP specificano gli obiettivi della pianificazione entro gli ambiti individuati in sede di PTRG; conseguentemente indicano gli elementi invarianti, che prevalgono nei riguardi della pianificazione subordinata, ovvero quelli che possono essere autonomamente sviluppati da tale pianificazione; possono specificare progettualmente gli interventi da effettuare entro i perimetri dei piani e le conseguenti misure da adottare nei riguardi di un determinato territorio circostante; possono definire le fasi e le modalita' di realizzazione delle opere previste. 3. Per il perseguimento di specifici obiettivi e finalita', i PTRP possono essere predisposti in variante al PTRG.