Art. 12.
                           F u n z i o n i
 
   1.  Per  l'integrazione  e   l'attuazione   del   PTRG,   per   il
raggiungimento di particolari obiettivi della politica territoriale e
compatibili con le indicazioni del Piano predetto, per la definizione
degli interventi in situazioni di emergenza, per la pianificazione di
dettaglio  delle  aree ad alta sensibilita' monumentale, ambientale e
paesistica o ad alta intensita' di sviluppo, puo' essere disposta, in
accordo con  la  programmazione  socio-economica  e  finanziaria,  la
formazione di appositi piani territoriali regionali particolareggiati
(PTRP).
   2. I PTRP specificano gli obiettivi della pianificazione entro gli
ambiti  individuati  in  sede  di PTRG; conseguentemente indicano gli
elementi invarianti, che prevalgono nei riguardi della pianificazione
subordinata,  ovvero  quelli   che   possono   essere   autonomamente
sviluppati    da    tale    pianificazione;    possono    specificare
progettualmente gli interventi da effettuare entro  i  perimetri  dei
piani  e  le  conseguenti  misure  da  adottare  nei  riguardi  di un
determinato territorio circostante; possono definire  le  fasi  e  le
modalita' di realizzazione delle opere previste.
   3. Per il perseguimento di specifici obiettivi e finalita', i PTRP
possono essere predisposti in variante al PTRG.