Art. 13.
                           Programmazione
 
   1.  Quando non sia prevista dal PTRG o da provvedimenti speciali e
di urgenza, la formazione dei PTRP puo' essere proposta  dalle  Prov-
ince, dalle Comunita' montane, da Comuni singoli o associati, nonche'
da altri enti pubblici, anche congiuntamente ad operatori privati.
   2.  La  proposta  di  PTRP,  di  cui  al  comma  1, e' presentata,
corredata dagli elementi indicati all'articolo 15 e da  una  proposta
di  convenzione  per  l'accordo  di programma di cui all'articolo 16,
comma 1, all'Amministrazione regionale.
   3. La predisposizione e l'esecuzione dei PTRP di cui ai commi 1  e
2,    di    rilevante    interesse    pubblico,    sono   programmate
dall'Amministrazione  regionale  con  l'inclusione  nei  progetti  di
intervento  di  cui  all'articolo  6 della legge regionale 24 gennaio
1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5 della legge  regionale  5
luglio 1985, n. 27.