Art. 13. Programmazione 1. Quando non sia prevista dal PTRG o da provvedimenti speciali e di urgenza, la formazione dei PTRP puo' essere proposta dalle Prov- ince, dalle Comunita' montane, da Comuni singoli o associati, nonche' da altri enti pubblici, anche congiuntamente ad operatori privati. 2. La proposta di PTRP, di cui al comma 1, e' presentata, corredata dagli elementi indicati all'articolo 15 e da una proposta di convenzione per l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 1, all'Amministrazione regionale. 3. La predisposizione e l'esecuzione dei PTRP di cui ai commi 1 e 2, di rilevante interesse pubblico, sono programmate dall'Amministrazione regionale con l'inclusione nei progetti di intervento di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.