Art. 16.
                Formazione, adozione ed approvazione
 
   1. Per ognuno dei PTRP, la Giunta regionale promuove un accordo di
programma con gli enti locali interessati ai sensi  dell'articolo  10
della  legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Possono essere invitati a
prendere parte all'accordo di programma anche gli enti pubblici e gli
operatori privati eventualmente interessati.
   2.  Nell'accordo  di  programma  sono  individuati  gli  specifici
compiti  di  attuazione  affidati  ai  soggetti coinvolti, le deleghe
amministrative che si rivelano necessarie, i finanziamenti  relativi,
i  termini  di  attuazione,  le forme di controllo dei risultati e di
sostituzione dei soggetti inadempienti.
   3. Tramite il Ministero dei lavori pubblici, la Regione  promuove,
sul  progetto  di PTRP, il raggiungimento delle necessarie intese con
gli organi statali competenti  quanto  agli  eventuali  mutamenti  di
destinazione   dei   beni  immobili  appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio indisponibile dello Stato.
   4. Il  progetto  di  PTRP,  previo  parere  del  Comitato  tecnico
regionale,  espresso  in  riunione congiunta dalle sezioni competenti
sui contenuti settoriali dei progetti, e' adottato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  da  pubblicare  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione, con  allegato  l'accordo  di  programma.  Il
progetto di PTRP viene, altresi', depositato presso la segreteria dei
Comuni  interessati  per  trenta  giorni  effettivi,  durante i quali
chiunque puo' presentare osservazioni e, se proprietario di  immobili
interessati dal PTRP, opposizioni allo stesso.
   5.  Il  progetto di PTRP, eventualmente modificato in accoglimento
delle   osservazioni   e    delle    opposizioni,    e'    approvato,
definitivamente,  con  decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa.
   6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli immobili
nei  riguardi  dei  quali  si  procede  all'espropriazione   per   il
conseguimento degli obiettivi di Piano.
   7.  L'avviso  per  estratto  del  provvedimento di approvazione e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  Il  deposito  del
PTRP  a  libera  visione del pubblico e' effettuato presso gli uffici
della Regione e presso  le  segreterie  dei  Comuni  territorialmente
interessati.  L'avviso  dell'avvenuto  deposito  e'  affisso all'Albo
pretorio ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   8.  Qualora  il PTRP costituisca, ai sensi dell'articolo 12, comma
3, variante al PTRG, le procedure di adozione  ed  approvazione  sono
quelle indicate all'articolo 8, comma 2.