Art. 16. Formazione, adozione ed approvazione 1. Per ognuno dei PTRP, la Giunta regionale promuove un accordo di programma con gli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Possono essere invitati a prendere parte all'accordo di programma anche gli enti pubblici e gli operatori privati eventualmente interessati. 2. Nell'accordo di programma sono individuati gli specifici compiti di attuazione affidati ai soggetti coinvolti, le deleghe amministrative che si rivelano necessarie, i finanziamenti relativi, i termini di attuazione, le forme di controllo dei risultati e di sostituzione dei soggetti inadempienti. 3. Tramite il Ministero dei lavori pubblici, la Regione promuove, sul progetto di PTRP, il raggiungimento delle necessarie intese con gli organi statali competenti quanto agli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato. 4. Il progetto di PTRP, previo parere del Comitato tecnico regionale, espresso in riunione congiunta dalle sezioni competenti sui contenuti settoriali dei progetti, e' adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, con allegato l'accordo di programma. Il progetto di PTRP viene, altresi', depositato presso la segreteria dei Comuni interessati per trenta giorni effettivi, durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni e, se proprietario di immobili interessati dal PTRP, opposizioni allo stesso. 5. Il progetto di PTRP, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni, e' approvato, definitivamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. 6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di Piano. 7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il deposito del PTRP a libera visione del pubblico e' effettuato presso gli uffici della Regione e presso le segreterie dei Comuni territorialmente interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito e' affisso all'Albo pretorio ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 8. Qualora il PTRP costituisca, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, variante al PTRG, le procedure di adozione ed approvazione sono quelle indicate all'articolo 8, comma 2.