Art. 17.
                          Durata e varianti
 
   1. Il PTRP entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione del decreto del Presidente
della Giunta regionale di approvazione del PTRP ed  ha  validita'  di
dieci anni dalla predetta data.
   2.  Prima  della  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, il
Presidente della  Giunta  regionale,  previa  delibera  della  Giunta
stessa  e  sentiti  i Comuni interessati, puo' prorogare la validita'
del PTRP per un periodo non superiore a cinque anni.
   3. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2,  la  Giunta
regionale  valuta  l'interesse della riproposizione di un nuovo PTRP.
In assenza di interesse alla riproduzione del PTRP il Comune provvede
alla  pianificazione  dell'area  interessata  con  gli  strumenti  di
livello comunale.
   4.  Decorso  comunque  il  termine  stabilito per l'esecuzione del
PTRP, le  sue  previsioni  preordinate  all'espropriazione  divengono
inefficaci  per  le  parti  non  attuate, fermo rimanendo il rispetto
delle destinazioni di zona e delle relative  prescrizioni  nei  nuovi
interventi  e  nella  modificazione  di quelli esistenti, nonche' dei
vincoli derivanti da specifiche disposizioni di legge.
   5. Il PTRP puo' essere variato in ogni tempo con il rispetto delle
procedure seguite per la sua formazione.