Art. 17. Durata e varianti 1. Il PTRP entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del PTRP ed ha validita' di dieci anni dalla predetta data. 2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentiti i Comuni interessati, puo' prorogare la validita' del PTRP per un periodo non superiore a cinque anni. 3. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale valuta l'interesse della riproposizione di un nuovo PTRP. In assenza di interesse alla riproduzione del PTRP il Comune provvede alla pianificazione dell'area interessata con gli strumenti di livello comunale. 4. Decorso comunque il termine stabilito per l'esecuzione del PTRP, le sue previsioni preordinate all'espropriazione divengono inefficaci per le parti non attuate, fermo rimanendo il rispetto delle destinazioni di zona e delle relative prescrizioni nei nuovi interventi e nella modificazione di quelli esistenti, nonche' dei vincoli derivanti da specifiche disposizioni di legge. 5. Il PTRP puo' essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione.