Art. 10. Obblighi dei richiedenti 1. Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge i soggetti richiedenti i contributi devono, all'atto della presentazione della domanda: a) impegnarsi ad accettare ogni controllo in ordine all'effettiva destinazione del contributo concesso; b) impegnarsi: 1) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; 2) a garantire le liberta' sindacali; 3) ad osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrita' fisica dei lavoratori; c) dichiarare di non aver presentato sulle medesime operazioni domande di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento provinciale o statale.