Art. 10.
                      Obblighi dei richiedenti
 
   1.  Per  l'ottenimento  dei  benefici di cui alla presente legge i
soggetti   richiedenti   i   contributi   devono,   all'atto    della
presentazione della domanda:
     a)   impegnarsi   ad   accettare   ogni   controllo   in  ordine
all'effettiva destinazione del contributo concesso;
     b) impegnarsi:
     1) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti i  contratti
collettivi  e  accordi  nazionali  e  provinciali  stipulati  fra  le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
     2) a garantire le liberta' sindacali;
     3) ad osservare le leggi in  materia  di  lavoro,  previdenza  e
assistenza  e  le  disposizioni  in  materia di tutela della salute e
dell'integrita' fisica dei lavoratori;
     c) dichiarare di non aver presentato sulle  medesime  operazioni
domande  di  agevolazione  ai  sensi  di analoghe leggi di intervento
provinciale o statale.