Art. 13.
                    Medico igienista distrettuale
 
   1.  Le funzioni di igiene e sanita' pubblica e di medicina legale,
nell'ambito del distretto o di uno o piu'  comuni  del  distretto,  o
nell'ambito  di  due o piu' distretti, sono svolte da medici nominati
dall'unita' sanitaria locale.
   2.  I  medici  di  cui  al comma 1 assumono la qualifica di medici
igienisti di distretto, ed operano  alle  dipendenze  funzionali  del
responsabile   del  servizio  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica
dell'unita' sanitaria locale. Ad  essi  spetta  il  compenso  di  cui
all'articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51.
   3.  Nel  regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i
criteri  per la formazione delle graduatorie relative al conferimento
delle funzioni di medico igienista di distretto.
   4. Negli organi collegiali e nell'attivita'  consultiva,  previsti
dalla   vigente   normativa,  l'ufficiale  sanitario  del  comune  e'
sostituito dal medico igienista di distretto.