Art. 13. Medico igienista distrettuale 1. Le funzioni di igiene e sanita' pubblica e di medicina legale, nell'ambito del distretto o di uno o piu' comuni del distretto, o nell'ambito di due o piu' distretti, sono svolte da medici nominati dall'unita' sanitaria locale. 2. I medici di cui al comma 1 assumono la qualifica di medici igienisti di distretto, ed operano alle dipendenze funzionali del responsabile del servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale. Ad essi spetta il compenso di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51. 3. Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie relative al conferimento delle funzioni di medico igienista di distretto. 4. Negli organi collegiali e nell'attivita' consultiva, previsti dalla vigente normativa, l'ufficiale sanitario del comune e' sostituito dal medico igienista di distretto.