Art. 97. Compartimentazioni 1. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anticendi estesi al massimo fino a tre piani. La superficie massima di un compartimento sullo stesso piano non deve superare i tremila metri quadrati. Se il compartimento comprende piu' piani la superficie massima complessiva deve essere limitata a duemila metri quadrati. 2. I vani di comunicazione verticali fra i vari piani dell'edificio per il passaggio delle scale, ascensori, condotte di condizionamento, canalizzazioni, cavedi e simili, devono rispondere ai requisiti precisati nelle norme generali. 3. Le tramezzature, le vetrate e le porte interne, devono essere a tenuta di fumo e con caratteristiche antisfondamento. 4. I vani scala che collegano i compartimenti devono essere almeno di tipo protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal pi- ano terra adibito ad attivita' scolastica deve essere servito da almeno due vie di uscita indipendenti. La distanza massima dalla porta di ogni locale fino alla scala piu' vicina non deve superare i trenta metri. 5. La seconda via di uscita indipendente non e' necessaria se la lunghezza della via di fuga complessiva fino all'aperto con caratteristiche di luogo sicuro non supera i trenta metri. 6. Le scale di accesso ai piani superiori devono avere la larghezza rapportata al numero di persone servite in ragione di un centimetro di larghezza per persona con un minimo di 1,5 metri ed un massimo di 2,5 metri per ogni scala. Per le scale di sicurezza e' ammessa la larghezza minima di 1,2 metri.