Art. 97.
                         Compartimentazioni
 
   1.  Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anticendi
estesi al massimo fino a tre  piani.  La  superficie  massima  di  un
compartimento  sullo  stesso  piano non deve superare i tremila metri
quadrati. Se il compartimento  comprende  piu'  piani  la  superficie
massima complessiva deve essere limitata a duemila metri quadrati.
   2.   I   vani   di   comunicazione  verticali  fra  i  vari  piani
dell'edificio per il passaggio delle scale,  ascensori,  condotte  di
condizionamento,  canalizzazioni,  cavedi e simili, devono rispondere
ai requisiti precisati nelle norme generali.
   3. Le tramezzature, le vetrate e le porte interne, devono essere a
tenuta di fumo e con caratteristiche antisfondamento.
   4. I vani scala che collegano i compartimenti devono essere almeno
di tipo protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal  pi-
ano  terra  adibito  ad  attivita'  scolastica deve essere servito da
almeno due vie di uscita  indipendenti.  La  distanza  massima  dalla
porta  di ogni locale fino alla scala piu' vicina non deve superare i
trenta metri.
   5. La seconda via di uscita indipendente non e' necessaria  se  la
lunghezza   della   via  di  fuga  complessiva  fino  all'aperto  con
caratteristiche di luogo sicuro non supera i trenta metri.
   6. Le  scale  di  accesso  ai  piani  superiori  devono  avere  la
larghezza  rapportata  al  numero di persone servite in ragione di un
centimetro di larghezza per persona con un minimo di 1,5 metri ed  un
massimo  di  2,5  metri  per ogni scala. Per le scale di sicurezza e'
ammessa la larghezza minima di 1,2 metri.