Art. 25.
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito
territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e
degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si basa sulle
indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano
territoriale di coordinamento ed e' costituito:
a) dal quadro di riferimento, che contiene l'analisi degli
elementi di specificita' dell'area montana;
b) dal piano pluriennale delle opere e degli interventi, che
individua e illustra i progetti di scala sovracomunale prioritari per
lo sviluppo dell'area.
3. Ai fini dell'individuazione delle opere e degli interventi
prioritari da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalita'
di valutazione dei differenti progetti, esercitate in collaborazione
tra la Comunita' montana e la Provincia.
4. Con legge regionale possono essere affidate alle Comunita'
montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei piani di
settore, che rappresentano specificazione ed approfondimento dei
piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.