Art. 28.
Conferenza delle Comunita' montane
1. La Giunta regionale, tramite il competente assessore, convoca
almeno due volte all'anno la Conferenza delle Comunita' montane
costituita dai rispettivi presidenti o loro delegati. Le riunioni
sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il
coordinamento della politica regionale per la montagna e a valutare
il concorso delle Comunita' montane alla programmazione regionale
provinciale.