Art. 28.
                 Conferenza delle Comunita' montane
 
   1.  La  Giunta regionale, tramite il competente assessore, convoca
almeno due volte  all'anno  la  Conferenza  delle  Comunita'  montane
costituita  dai  rispettivi  presidenti  o loro delegati. Le riunioni
sono  finalizzate  a  determinare   linee   di   indirizzo   per   il
coordinamento  della  politica regionale per la montagna e a valutare
il concorso delle Comunita'  montane  alla  programmazione  regionale
provinciale.