Art. 24.
                        Strutture ospedaliere
 
   1. La rete della assistenza ospedaliera e' costituita da:
     a)  strutture  ospedaliere  a  gestione  diretta  del   servizio
sanitario regionale;
     b)  strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente ai sensi
degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978;
     c) strutture private,  convenzionate  e  non  convenzionate,  ai
sensi  degli  articoli  43,  primo  comma, e 44, secondo comma, della
legge n. 833 del 1978.
   2. Le  strutture  ospedaliere  a  gestione  diretta  del  servizio
sanitario  regionale  di  cui  alla  lettera a) del comma 1, entro la
scadenza del piano sanitario regionale, devono  essere  riorganizzate
secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
   3.  Le  strutture  sanitarie convenzionate, di cui alla lettera b)
del comma 1, concorrono alla rete ospedaliera,  secondo  quanto  gia'
stabilito  dalle  convenzioni  stipulate  al  momento dell'entrata in
vigore della presente legge.
   4. Le strutture private convenzionate e non convenzionate, di  cui
alla  lettera  c)  del comma 1, concorrono alla rete per l'assistenza
ospedaliera fino ad un massimo del 7 per  cento  della  dotazione  di
posti   letto   dell'intera  rete  ospedaliera  regionale.  Entro  il
completamento del primo piano sanitario regionale l'attuale dotazione
di posti letto delle strutture  private  verra'  coordinata  con  gli
obiettivi  e gli standards della rete ospedaliera regionale di cui ai
successivi articoli  e  con  il  disposto  dell'art.  6  della  legge
regionale  8  novembre 1988, n. 39. L'ubicazione di nuovi posti letto
verra' privilegiata in quei territori in cui la  dotazione  di  posti
letto  delle  strutture  di  cui alle lettere a) e b) non raggiunge i
parametri fissati nei successivi  articoli  e  limitando  le  branche
autorizzabili  e  convenzionabili  a quelle non adeguatamente erogate
dalle strutture medesime.