Art. 25.
                         Aziende e presi'di
 
   1. L'assistenza ospedaliera e' organizzata secondo i  principi  di
cui  alla  legge  n. 412 del 1991 e al decreto legislativo n. 502 del
1992.  Sono  costituiti  in  azienda  ospedaliera  con   personalita'
giuridica    e    con    autonomia   organizzativa,   amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:
     a) gli ospedali di rilievo nazionale;
     b) gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei
servizi  di  emergenza  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 502 del 1992.
  2. L'individuazione e l'articolazione delle aziende ospedaliere  di
cui  alla  lettera  b) e' stabilita dal piano sanitario regionale. Il
riconoscimento della loro personalita' giuridica  e'  effettuato  con
decreto  del  presidente  della  Regione,  su proposta dell'assessore
regionale per la sanita', sentita la commissione legislativa "Servizi
sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana.
   3. Il piano sanitario regionale individua  altresi'  le  strutture
ospedaliere  che,  ai  sensi  della  legge  n. 412 del 1991, entro la
scadenza del triennio devono essere riconvertite o dismesse.
   4. Nell'ambito dei bilanci delle unita' sanitarie locali i presldi
ospedalieri di unita' sanitaria locale dovranno essere finanziati  su
base budgettaria.
   5.  La  gestione,  l'amministrazione  ed  il  finanziamento  delle
aziende ospedaliere e dei policlinici universitari sono  disciplinati
ai sensi del citato art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992.