Art. 25. Aziende e presi'di 1. L'assistenza ospedaliera e' organizzata secondo i principi di cui alla legge n. 412 del 1991 e al decreto legislativo n. 502 del 1992. Sono costituiti in azienda ospedaliera con personalita' giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: a) gli ospedali di rilievo nazionale; b) gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. L'individuazione e l'articolazione delle aziende ospedaliere di cui alla lettera b) e' stabilita dal piano sanitario regionale. Il riconoscimento della loro personalita' giuridica e' effettuato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', sentita la commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana. 3. Il piano sanitario regionale individua altresi' le strutture ospedaliere che, ai sensi della legge n. 412 del 1991, entro la scadenza del triennio devono essere riconvertite o dismesse. 4. Nell'ambito dei bilanci delle unita' sanitarie locali i presldi ospedalieri di unita' sanitaria locale dovranno essere finanziati su base budgettaria. 5. La gestione, l'amministrazione ed il finanziamento delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari sono disciplinati ai sensi del citato art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992.