Art. 26. Criteri generali di programmazione della rete ospedaliera 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, per la classificazione dei presi'di ospedalieri di rilievo nazionale e degli ospedali di riferimento regionale della rete di emergenza, finalizzata al riconoscimento della personalita' giuridica e dell'autonomia organizzativa, la rete ospedaliera del servizio sanitario regionale e' organizzata secondo il seguente sistema unitario: a) bacini infraregionali tendenzialmente esaustivi; b) classificazione delle funzioni in fasce; c) classificazione dei presi'di in rapporto alla compatibilita' con le funzioni espletabili; d) livelli scalari di prestazioni per bacini di utenza crescenti, anche al fine della loro integrazione all'interno della rete; e) massima integrazione con la rete extraospedaliera anche al fine di ricondurre gli ospedali alla funzione di trattamento delle patologie acute nel triplice aspetto di ricovero, di spedalita' diurna e di poliambulatorio; f) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione degli ospedali.