Art. 26.
      Criteri generali di programmazione della rete ospedaliera
 
   1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  4  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992,  per  la  classificazione  dei  presi'di
ospedalieri  di  rilievo  nazionale  e  degli ospedali di riferimento
regionale della rete  di  emergenza,  finalizzata  al  riconoscimento
della  personalita' giuridica e dell'autonomia organizzativa, la rete
ospedaliera del servizio sanitario regionale e'  organizzata  secondo
il seguente sistema unitario:
     a) bacini infraregionali tendenzialmente esaustivi;
     b) classificazione delle funzioni in fasce;
     c)  classificazione dei presi'di in rapporto alla compatibilita'
con le funzioni espletabili;
     d)  livelli  scalari  di  prestazioni  per  bacini   di   utenza
crescenti,  anche  al  fine della loro integrazione all'interno della
rete;
     e) massima integrazione con la rete  extraospedaliera  anche  al
fine  di  ricondurre  gli ospedali alla funzione di trattamento delle
patologie acute nel  triplice  aspetto  di  ricovero,  di  spedalita'
diurna e di poliambulatorio;
     f) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione
degli ospedali.