Art. 27.
            Obiettivi e standards per la rete ospedaliera
 
   1.  Sulla  base  dei  criteri di cui agli articoli precedenti, gli
obiettivi e gli standards della rete ospedaliera sono i seguenti:
     a) adeguamento  quantitativo  ai  fini  del  riequilibrio  della
dotazione   dei   posti   letto   per   acuti  su  base  provinciale,
infraregionale dei bacini sub-regionali  con  i  seguenti  indici  di
riferimento:
     1) 4,5 per mille almeno su base provinciale;
     2) 5-5,5 per mille su base infraregionale;
     3)  6  per  mille  come  limite  massimo nei quattro bacini sub-
regionali ivi compreso lo 0,5 per mille per la  riabilitazione  e  la
degenza post-acuzie.
   Tali   indici   devono  trovare  applicazione  entro  il  triennio
successivo all'entrata in vigore della presente legge e sono riferiti
ai posti letto degli ospedali rispondenti alla classificazione di cui
al successivo art. 28, dei policlinici convenzionati, degli  ospedali
privati  classificati  e  di quelli della spedalita' privata. Restano
esclusi dal computo i posti letto relativi al residuo  manicomiale  e
quelli   residenziali   extraospedalieri  delle  residenze  sanitarie
assistenziali;
     b)  adeguamento  dei  livelli  di  funzionalita'  e  decoro  dei
presi'di in rete attraverso:
     1)   estesi   interventi  sostitutivi  di  presi'di  obsoleti  e
rifunzionalizzazione degli ospedali inferiori a 120 posti  letto,  ad
eccezione  dei  presi'di ospedalieri che il piano sanitario regionale
giudichera'  da  non  rifunzionalizzare  in  rapporto  a   comprovate
esigenze  sanitarie  e  socio-assistenziali  del territorio, valutate
secondo criteri oggettivi indicati nello stesso piano;
     2) interventi  di  ampliamento,  completamento,  trasformazione-
ristrutturazione  e accorpamento di presi'di funzionalizzabili e loro
messa a norma;
     c)  integrazione  della  rete   per   le   emergenze   sanitarie
organizzata  in  forma  dipartimentale,  con  punte di qualificazione
massimali a proiezione mediterranea;
     d) fruibilita' delle prestazioni dei presi'di anche nella  forma
ambulatoriale e di day hospital cui va assegnato, a regime, il 10 per
cento  della  dotazione  ordinaria dei posti, in media regionale, con
esclusione di quelli delle terapie intensive;
     e) accentramento a regime delle funzioni ospedaliere in presi'di
a dotazione di posti letto fra 300 e 800, assicurando  una  messa  in
efficienza,  almeno  di minima, degli ospedali compresi tra 120 e 300
posti letto esistenti e da non rifunzionalizzare, nonche'  di  quelli
indicati al punto 1 della lettera b);
     f)   razionalizzazione   delle   reti   ospedaliere  delle  aree
metropolitane di Palermo e Catania, con accentramento  in  un  numero
contenuto di presi'di di appropriato livello, e perfezionamento della
rete ospedaliera di Messina;
     g)  parametri  tendenziali di funzionalita' per unita' operative
pari al 75 per cento minimo per il  tasso  di  utilizzazione  e  alla
durata media di degenza pari a giorni 9;
     h)  riorganizzazione  degli  ospedali in dipartimenti funzionali
interni previa individuazione di aree  funzionali  omogenee,  secondo
quanto   previsto  dal  piano  sanitario  regionale,  assicurando  la
presenza obbligatoria di day hospital e la istituzione  di  camere  a
pagamento  ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n.
502  del   1992   e   garantendo   l'attivita'   libero-professionale
intramuraria anche in regime ambulatoriale.