Art. 27. Obiettivi e standards per la rete ospedaliera 1. Sulla base dei criteri di cui agli articoli precedenti, gli obiettivi e gli standards della rete ospedaliera sono i seguenti: a) adeguamento quantitativo ai fini del riequilibrio della dotazione dei posti letto per acuti su base provinciale, infraregionale dei bacini sub-regionali con i seguenti indici di riferimento: 1) 4,5 per mille almeno su base provinciale; 2) 5-5,5 per mille su base infraregionale; 3) 6 per mille come limite massimo nei quattro bacini sub- regionali ivi compreso lo 0,5 per mille per la riabilitazione e la degenza post-acuzie. Tali indici devono trovare applicazione entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sono riferiti ai posti letto degli ospedali rispondenti alla classificazione di cui al successivo art. 28, dei policlinici convenzionati, degli ospedali privati classificati e di quelli della spedalita' privata. Restano esclusi dal computo i posti letto relativi al residuo manicomiale e quelli residenziali extraospedalieri delle residenze sanitarie assistenziali; b) adeguamento dei livelli di funzionalita' e decoro dei presi'di in rete attraverso: 1) estesi interventi sostitutivi di presi'di obsoleti e rifunzionalizzazione degli ospedali inferiori a 120 posti letto, ad eccezione dei presi'di ospedalieri che il piano sanitario regionale giudichera' da non rifunzionalizzare in rapporto a comprovate esigenze sanitarie e socio-assistenziali del territorio, valutate secondo criteri oggettivi indicati nello stesso piano; 2) interventi di ampliamento, completamento, trasformazione- ristrutturazione e accorpamento di presi'di funzionalizzabili e loro messa a norma; c) integrazione della rete per le emergenze sanitarie organizzata in forma dipartimentale, con punte di qualificazione massimali a proiezione mediterranea; d) fruibilita' delle prestazioni dei presi'di anche nella forma ambulatoriale e di day hospital cui va assegnato, a regime, il 10 per cento della dotazione ordinaria dei posti, in media regionale, con esclusione di quelli delle terapie intensive; e) accentramento a regime delle funzioni ospedaliere in presi'di a dotazione di posti letto fra 300 e 800, assicurando una messa in efficienza, almeno di minima, degli ospedali compresi tra 120 e 300 posti letto esistenti e da non rifunzionalizzare, nonche' di quelli indicati al punto 1 della lettera b); f) razionalizzazione delle reti ospedaliere delle aree metropolitane di Palermo e Catania, con accentramento in un numero contenuto di presi'di di appropriato livello, e perfezionamento della rete ospedaliera di Messina; g) parametri tendenziali di funzionalita' per unita' operative pari al 75 per cento minimo per il tasso di utilizzazione e alla durata media di degenza pari a giorni 9; h) riorganizzazione degli ospedali in dipartimenti funzionali interni previa individuazione di aree funzionali omogenee, secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale, assicurando la presenza obbligatoria di day hospital e la istituzione di camere a pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e garantendo l'attivita' libero-professionale intramuraria anche in regime ambulatoriale.