Art. 29. Aree funzionali e dipartimenti ospedalieri 1. Per aree funzionali omogenee devono intendersi insiemi di spazi di degenza e di servizio in cui i posti letto complessivi, pur derivanti dai moduli di cui al decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988 come attribuzione delle diverse unita' operative dell'area, vengono utilizzati come posti letto indistinti d'area funzionale, rimanendo alle unita' operative l'autonomia in ordine alle patologie di competenza nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini o, complementari, ma con l'uso comune di risorse umane e strumentali e secondo direttive del dipartimento corrispondente all'area. 2. I servizi diagnostico-terapeutici degli ospedali pubblici della rete regionale sono organizzati su base dipartimentale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 833 del 1978. 3. I dipartimenti rappresentano un insieme finalizzato di risorse concorrenti allo scopo di favorire la globalita' dell'intervento rispetto al bisogno assistenziale e all'economicita' della gestione. Sono compiti del dipartimento: a) l'organizzazione dei flussi assistenziali all'interno dell'area; b) la razionale ed economica gestione delle risorse in termini di personale, spazi, attrezzature e presi'di assegnati all'area e alla programmazione dei fabbisogni; c) la definizione delle modalita' di lavoro attraverso l'individuazione di opportuni protocolli; d) la verifica periodica della attuazione dei programmi di intervento. 4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali provvedono a deliberare la riorganizzazione dipartimentale dei presi'di ospedalieri e a disciplinarne le attivita' mediante l'adozione di un regolamento.