Art. 29.
             Aree funzionali e dipartimenti ospedalieri
 
   1. Per aree funzionali omogenee devono intendersi insiemi di spazi
di  degenza  e  di  servizio  in  cui  i posti letto complessivi, pur
derivanti dai moduli di cui al decreto del Ministro della sanita'  13
settembre  1988  come  attribuzione  delle  diverse  unita' operative
dell'area, vengono utilizzati  come  posti  letto  indistinti  d'area
funzionale,  rimanendo  alle  unita'  operative l'autonomia in ordine
alle patologie di competenza nel quadro di una efficace  integrazione
e  collaborazione con altre strutture affini o, complementari, ma con
l'uso comune di risorse umane e strumentali e secondo  direttive  del
dipartimento corrispondente all'area.
   2. I servizi diagnostico-terapeutici degli ospedali pubblici della
rete  regionale  sono  organizzati  su  base  dipartimentale ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 833 del 1978.
   3. I dipartimenti rappresentano un insieme finalizzato di  risorse
concorrenti  allo  scopo  di  favorire  la globalita' dell'intervento
rispetto al bisogno assistenziale e all'economicita' della  gestione.
Sono compiti del dipartimento:
     a)   l'organizzazione   dei   flussi  assistenziali  all'interno
dell'area;
     b) la razionale ed economica gestione delle risorse  in  termini
di  personale,  spazi,  attrezzature  e presi'di assegnati all'area e
alla programmazione dei fabbisogni;
     c)  la  definizione  delle  modalita'   di   lavoro   attraverso
l'individuazione di opportuni protocolli;
     d)  la  verifica  periodica  della  attuazione  dei programmi di
intervento.
   4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge
le  aziende  ospedaliere  e  le  unita' sanitarie locali provvedono a
deliberare   la   riorganizzazione   dipartimentale   dei    presi'di
ospedalieri  e a disciplinarne le attivita' mediante l'adozione di un
regolamento.