Art. 30. Organizzazione del dipartimento ospedaliero 1. Al funzionamento del dipartimento ospedaliero e' preposto un comitato composto da: a) i responsabili delle unita' operative facenti parte del dipartimento; b) gli aiuto-corresponsabili delle unita' operative, eletti dagli operatori di tale qualifica in servizio nelle stesse unita' op- erative, in numero pari alla meta' dei membri di cui alla lettera a); c) i rappresentanti elettivi del personale non medico in servizio nelle stesse unita' operative, in misura corrispondente alla meta' dei membri di cui alla lettera a). 2 Il comitato dura in carica due anni ed ha il compito di: a) garantire l'attuazione dei compiti del dipartimento; b) convocare l'assemblea degli operatori del dipartimento qualora se ne ravvisi l'opportunita'; c) eleggere un coordinatore fra i responsabili apicali. 3. Il coordinatore rimane in carica per un periodo uguale a quello del comitato e puo' essere riconfermato. Presso il suo ufficio sara' costituito un supporto amministrativo affidato alla responsabilita' di un funzionario delegato alla gestione dei centri di spesa corrispondenti al dipartimento.