Art. 30.
             Organizzazione del dipartimento ospedaliero
 
   1.  Al  funzionamento  del dipartimento ospedaliero e' preposto un
comitato composto da:
     a) i responsabili  delle  unita'  operative  facenti  parte  del
dipartimento;
     b)  gli  aiuto-corresponsabili  delle  unita'  operative, eletti
dagli operatori di tale qualifica in servizio nelle stesse unita' op-
erative, in numero pari alla meta' dei membri di cui alla lettera a);
     c)  i  rappresentanti  elettivi  del  personale  non  medico  in
servizio nelle stesse unita' operative, in misura corrispondente alla
meta' dei membri di cui alla lettera a).
   2 Il comitato dura in carica due anni ed ha il compito di:
     a) garantire l'attuazione dei compiti del dipartimento;
     b)   convocare  l'assemblea  degli  operatori  del  dipartimento
qualora se ne ravvisi l'opportunita';
     c) eleggere un coordinatore fra i responsabili apicali.
   3. Il coordinatore rimane in carica per un periodo uguale a quello
del comitato e puo' essere riconfermato.
   Presso il suo ufficio sara' costituito un supporto  amministrativo
affidato   alla  responsabilita'  di  un  funzionario  delegato  alla
gestione dei centri di spesa corrispondenti al dipartimento.