Art. 31. Finalita' del dipartimento ospedaliero 1. Le finalita' del dipartimento sono: a) sperimentazione ed adozione di tutte le modalita' organizzative che, a parita' di qualita' nei risultati ottenuti rispetto alla salute dell'utente, permettono un soggiorno piu' breve all'utente stesso in ospedale, con particolare riferimento al day hospital; b) miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture del dipartimento con particolare riferimento al risperto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso ed al comfort dei ricoverati in applicazione della legge regionale n. 7 del 1991; c) sviluppo delle attivita' cliniche, di ricerca e di studio; d) miglior efficienza ed integrazione delle attivita' delle unita' operative del dipartimento per il raggiungimento del miglior servizio al costo piu' contenuto. 2. A tale scopo concorrono: a) una organizzazione coordinata degli ambulatori del dipartimento ed una collocazione fisica di tutti gli ambulatori dell'ospedale in unica sede; b) un impiego piu' esteso delle sale operatorie, allocate in un gruppo operatorio unico, per non meno di cinque giorni settimanali; c) un tasso operatorio dei ricoverati presso le unita' operative chirurgiche pari almeno al 75 per cento; d) l'utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche per un minimo di 12 ore giornaliere per 6 giorni settimanali; e) l'utilizzo comune di personale di supporto amministrativo, di spazi per le riunioni, di apparecchiature e presi'di; f) la determinazione previsionale per l'approvvigionamento dei beni di consumo commisurati ai reali bisogni di tutte le unita' oper- ative del dipartimento.