Art. 31.
               Finalita' del dipartimento ospedaliero
 
   1. Le finalita' del dipartimento sono:
     a)  sperimentazione  ed   adozione   di   tutte   le   modalita'
organizzative  che,  a  parita'  di  qualita'  nei risultati ottenuti
rispetto alla salute dell'utente, permettono un soggiorno piu'  breve
all'utente  stesso  in  ospedale,  con particolare riferimento al day
hospital;
     b) miglioramento del livello di  umanizzazione  delle  strutture
del  dipartimento con particolare riferimento al risperto dei diritti
del malato, alla diffusione delle informazioni agli  utenti  sull'uso
delle  strutture,  agli orari di accesso ed al comfort dei ricoverati
in applicazione della legge regionale n. 7 del 1991;
     c) sviluppo delle attivita' cliniche, di ricerca e di studio;
     d) miglior efficienza  ed  integrazione  delle  attivita'  delle
unita'  operative  del dipartimento per il raggiungimento del miglior
servizio al costo piu' contenuto.
   2. A tale scopo concorrono:
     a)  una   organizzazione   coordinata   degli   ambulatori   del
dipartimento  ed  una  collocazione  fisica  di  tutti gli ambulatori
dell'ospedale in unica sede;
     b) un impiego piu' esteso delle sale operatorie, allocate in  un
gruppo operatorio unico, per non meno di cinque giorni settimanali;
     c) un tasso operatorio dei ricoverati presso le unita' operative
chirurgiche pari almeno al 75 per cento;
     d)   l'utilizzo  delle  grandi  apparecchiature  diagnostiche  e
terapeutiche per un  minimo  di  12  ore  giornaliere  per  6  giorni
settimanali;
     e) l'utilizzo comune di personale di supporto amministrativo, di
spazi per le riunioni, di apparecchiature e presi'di;
     f)  la  determinazione previsionale per l'approvvigionamento dei
beni di consumo commisurati ai reali bisogni di tutte le unita' oper-
ative del dipartimento.